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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, in lire 125 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 325 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 325 milioni per l'anno finanziario 1966, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;641~art3 · fonte del testo