Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione di prestiti da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a favore del personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato, ai quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;38~art6 · fonte del testo