I prestiti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e quelli di cui all'articolo 1, lettera g), della legge 10 gennaio 1952, n. 38, sono concessi dallo Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, anche in aggiunta all'eventuale cessione del quinto dello stipendio o del salario, nelle misure fisse determinate dal Consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta, del Comitato speciale per il credito previsto dall'articolo 7 della legge 25 novembre 1957, n. 1139:

  • a)al personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato sono alla concorrenza dell'importo di quattro settimane della retribuzione complessiva;
  • b)al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente, indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dell'importo di una mensilita' della reti retribuzione complessiva. Sono considerati facenti parte della, retribuzione gli assegni e le indennita' a carattere fisso e continuativo. Al personale di cui alle lettere a) e b) che non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o del salario possono essere concessi i prestiti previsti dal precedente primo comma in misura doppia di quella indicata rispettivamente nelle predette lettere. Il recupero avviene in dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione. Sull'importo lordo dei prestiti e' trattenuta anticipatamente luna somma pari al 5,80 per cento, per ogni cento lire di esso, comprensiva, oltre che degli interessi, di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-19;588~art3 · fonte del testo