L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali gia' riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonche' dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17. Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art10 · fonte del testo