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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E Dl ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:
[7]Articolo unico.
[8]I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, e 14 marzo 1941-XIX, n. 193, previsti per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1941-XX, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 1942-XXI.
[9]Ordiniamo che la presente, munita dei sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 febbraio 1942 al 30 aprile 1943
