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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E Dl ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:

[7]Articolo unico.

[8]I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, e 14 marzo 1941-XIX, n. 193, previsti per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1941-XX, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 1942-XXI.

[9]Ordiniamo che la presente, munita dei sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 18 febbraio 1942 al 30 aprile 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;40~art1 · fonte del testo