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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico
[8]Le disposizioni delle leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita', sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.
[9]Le proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, possono essere consentite anche quando ne siano state concesse altre, a norma delle citate leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 8 agosto 1912-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
