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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico

[8]Le disposizioni delle leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita', sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

[9]Le proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, possono essere consentite anche quando ne siano state concesse altre, a norma delle citate leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 8 agosto 1912-XX

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1076~art1 · fonte del testo