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Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che saranno eseguiti dall'Ente siciliano di elettricita' o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'Ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033.

Testo in vigore dal 30 giugno 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-29;457~art8 · fonte del testo