Art. 3
Alla spesa derivante dalla presente legge prevista per un importo non superiore a lire 15 milioni, sara' fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto ai capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
Testo vigente dal 4 marzo 1952
