All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con riduzione di pari ammontare dello stanziamento inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-23;197~art3 · fonte del testo