Al maggior onere di complessive lire 11.945.000 derivante dalla applicazione della presente legge verra' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 10.225.000 con i fondi gia' stanziati nel capitolo n. 68 e per lire 1.720.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 30 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;362~art2 · fonte del testo