Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e successive modifitazioni, vengono corrisposte le seguenti somme nette: lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al 6° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato; lire 25.000 al personale dei gradi dal 7° al 10° del predetto ordinamento, o di grado corrispondente; lire 15.000 al restante personale. Dette somme on competono al personale il cui trattamento economico e' disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392.

Testo vigente dal 10 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-07;95~art1 · fonte del testo