Art. 1
Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 e' concessa una indennita' forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva: lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori; lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241; lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311; lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357; lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357. La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenuto nel corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio. La indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze: a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.
Testo vigente dal 31 gennaio 1963
