Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio, dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge 6 corrisposta, fermi i criteri di cui al precedente art. 1, sulla base di una mezza mensilita' netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennita' di carovita base escluse le quote complementari, in godimento al 1 luglio 1954. Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85, osservando, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

Testo vigente dal 7 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;580~art3 · fonte del testo