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[1]Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 1.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota, delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie A e B. L presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 19 aprile 1962

[3]GRONCHI

[4]FANFANI - BOSCO - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;177~art6 · fonte del testo