Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1973 al 4 gennaio 1979. Leggi il testo vigente →
Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti, a richiesta di privati o di enti non territoriali fuori dell'ufficio, sede di servizio, spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia. Il personale delle imposte di fabbricazione non dirigente puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni per lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 120 ore mensili, di cui non oltre 50, elevate a 60 per il personale della carriera ausiliaria, per i servizi di istituto non a carico di privati, con corresponsione dei normali compensi per lavoro straordinario, salva l'applicazione del disposto di cui alla nota 2 in calce alla tabella annessa al decreto del Ministro per le finanze 14 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1971, n. 191. La spesa per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario non potra' eccedere annualmente l'ammontare delle somme versate dai privati per i servizi svolti oltre l'orario normale (colonne 2, 3, 5, 6 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971), al personale medesimo, aumentato di un importo pari a quello iscritto nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1973 per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario al personale delle imposte di fabbricazione.
Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 4 gennaio 1979
