L'assegno personale e quello mensile previsti dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonche' gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'art. 1 della presente legge.
Testo vigente dal 24 novembre 1973
