L'assegno personale e quello mensile previsti dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonche' gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'art. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art27 · fonte su Normattiva