Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge. Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art33 · fonte su Normattiva