Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano: gli articoli 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; i numeri 6 e 12 della tabella III allegata al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni; l'articolo 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264; le leggi 9 aprile 1953, n. 310, 23 marzo 1968, n. 416; gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1965, n. 26; l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324; l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; ((...)) 2 la legge 1 giugno 1966, n. 417 e 9 luglio 1967, numero 573; l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'allegata tabella 3, nonche' la nota e) alla tabella 2 riguardante l'indennita' di servizio speciale; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 40 e l'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 maggio 1976, n. 187
2con decorrenza dal 1 dicembre 1975
La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 29, comma 3) che a decorrere dal 1 dicembre 1975 e' abrogato il nono alinea del presente articolo.
Testo vigente dal 11 maggio 1976
