Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non competono: le indennita' ed i compensi per incarichi di insegnamento previsti dall'art. 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dalla legge 16 giugno 1949, n. 307, dall'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 600, dalla legge 20 giugno 1956, n. 612, dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310, dall'art. 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dall'art. 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345, dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; l'indennita' di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397; le indennita' previste dall'art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1134, dalla lettera C della tabella II annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, dall'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 e successive modificazioni, dall'art. 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art32 · fonte su Normattiva