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[1]La cassa ufficiali del Regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli in aspettativa per riduzione di quadri) o mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio collocati, dal 1° gennaio 1940-XVIII:
- a)nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 113 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
- b)in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato articolo 31 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.
[2]L'assegno speciale suddetto compete anche agli ufficiali collocati, dal 1° gennaio 1940 - anno XVIII, nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio. Qualora, pero', detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34 della legge sullo stato degli ufficiali, l'assegno potra', a domanda, essere corrisposto purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; nel caso, invece, che detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del citato articolo 34, l'assegno potra', a domanda, essere corrisposto purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel suddetto secondo comma dell'articolo 34.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 maggio 1948
