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[1]La cassa ufficiali del Regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli in aspettativa per riduzione di quadri) o mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio collocati, dal 1° gennaio 1940-XVIII:
- a)nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 113 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
- b)in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato articolo 31 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.
[2]((L'assegno speciale suddetto compete altresi' agli ufficiali collocati dal 1 gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale e' ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non puo', pero', in alcun caso superare tale somma)).2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477
2Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1 luglio 1945.
Testo in vigore dal 21 maggio 1948 al 9 ottobre 2010
