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[1]La cassa ufficiali del Regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli in aspettativa per riduzione di quadri) o mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio collocati, dal 1° gennaio 1940-XVIII:

  • a)nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 113 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
  • b)in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato articolo 31 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

[2]((L'assegno speciale suddetto compete altresi' agli ufficiali collocati dal 1 gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale e' ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non puo', pero', in alcun caso superare tale somma)).2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477

2

Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1 luglio 1945.

Testo in vigore dal 21 maggio 1948 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 maggio 1948. 56 parole tolte, 66 parole aggiunte.

L'assegno speciale suddetto compete tolto: anche aggiunto: altresi' agli ufficiali collocatitolto: , dal 1° gennaio 1940 - anno XVIII, aggiunto: dal 1 gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di serviziotolto: . Qualora, pero',aggiunto: , anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo tolto: comma dell'articolo aggiunto: e secondo comma dell'art. 34 della legge aggiunto: 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficialitolto: , l'assegno potra', a domanda, essere corrisposto purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; nel caso, invece, che detti ufficiali aggiunto: dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni tolto: previste dal aggiunto: di cui al secondo comma del citato tolto: articolo aggiunto: art. 34, l'assegno tolto: potra', a domanda, essere corrisposto purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel suddetto secondo comma dell'articolo 34 aggiunto: speciale e' ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477

    Il D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1 luglio 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;371~art1 · fonte del testo