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[1]L'assegno e' stabilito nella seguente misura lorda annua:

  • a)per il periodo durante il quale all'ufficiale e' corrisposta l'indennita' speciale stabilita dall'articolo 48 della legge sullo stato degli ufficiali tenenti colonnelli.................. L. 1.200 maggiori e primi capitani.............. » 2.200 capitani....................... » 1.400 subalterni...................... » 1.000
  • b)per il periodo successivo a quello indicato nella precedente lettera a):

[2]generali di corpo d'armata designati per il comando di armata.................. L. 6.000 generali di corpo d'armata.............. » 5.750 generali di divisione e tenenti generali....... » 5.450 generali di brigata e maggiori generali....... » 5.140 colonnelli...................... » 4,850 tenenti colonnelli.................. » 4.520 maggiori e primi capitani.............. » 4.220 capitani....................... » 3.600 subalterni......................» 2.900

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;371~art2 · fonte del testo