Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'assegno e' stabilito nella seguente misura lorda annua:

  • a)per il periodo durante il quale all'ufficiale e' corrisposta l'indennita' speciale stabilita dall'articolo 48 della legge sullo stato degli ufficiali tenenti colonnelli.................. L. 1.200 maggiori e primi capitani.............. » 2.200 capitani....................... » 1.400 subalterni...................... » 1.000
  • b)per il periodo successivo a quello indicato nella precedente lettera a):

[2]generali di corpo d'armata designati per il comando di armata.................. L. 6.000 generali di corpo d'armata.............. » 5.750 generali di divisione e tenenti generali....... » 5.450 generali di brigata e maggiori generali....... » 5.140 colonnelli...................... » 4,850 tenenti colonnelli.................. » 4.520 maggiori e primi capitani.............. » 4.220 capitani....................... » 3.600 subalterni...................... » 2.900

[3]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 marzo 1958, n. 168

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La L. 4 marzo 1958, n. 168 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennita' di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1946, l'assegno e' corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1 gennaio 1946, l'assegno e corrisposto nelle seguenti misure annue lorde: generali di Corpo d'armata designati d'armata..... L. 30.000 generali di Corpo d'armata............... L. 28.750 generali di Divisione e tenenti generali........ L. 27.250 generali di Brigata e maggiori generali........ L. 25.700 colonnelli....................... L. 24.250 tenenti colonnelli................... L. 22.600 maggiori e primi capitani............... L. 21.100 capitani........................ L. 18.000 subalterni....................... L. 14.500 Il Ministro per la difesa potra' variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali", le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilita' finanziarie dell'apposita gestione".

Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 marzo 1958, n. 168

    La L. 4 marzo 1958, n. 168 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennita' di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1946, l'assegno e' corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1 gennaio 1946, l'assegno e corrisposto nelle seguenti misure annue lorde: generali di Corpo d'armata designati d'armata..... L. 30.000 generali di Corpo d'armata............... L. 28.750 generali di Divisione e tenenti generali........ L. 27.250 generali di Brigata e maggiori generali........ L. 25.700 colonnelli....................... L. 24.250 tenenti colonnelli................... L. 22.600 maggiori e primi capitani............... L. 21.100 capitani........................ L. 18.000 subalterni....................... L. 14.500 Il Ministro per la difesa potra' variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali", le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilita' finanziarie dell'apposita gestione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;371~art2 · fonte del testo