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Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennita' di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1948, e' corrisposto, oltre all'indennita' relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennita' e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennita' di caropane.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-12-18;1529~art1 · fonte del testo