Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1949 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio, non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese industriali che, a causa di gravi difficolta' derivate in modo preponderante dalla necessita' di procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente, siano dichiarate fallita o poste in liquidazione o sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, nonche' il pagamento delle indennita' di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti, possono essere effettuati, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-05;135~art1 · fonte del testo