Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Testo vigente dal 11 marzo 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-02-08;43~artunico · fonte del testo