Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sara' dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie. Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sara' corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festivita' natalizie. Per i titolari di pensione fruenti di assegno ad personam l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno ad personam e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sara' corrisposta in unica soluzione in occasione delle festivita' natalizie. Con le modalita' di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti. Restano ferme le modalita' di corresponsione gia' vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 24 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art9 · fonte su Normattiva