L'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma, dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali: sulle prime lire 3.300 e importi inferiori..... 3.700 % sull'eccedenza delle: L. 3301 fino a L. 3.950..................... 3.600 % " 3.951 " " 4.600..................... 3.100 % " 4.601 " " 5.250..................... 2.785 % " 5.251 " " 5.900..................... 2.680 % " 5.901 " " 6.550..................... 2.600 % " 6.551 " " 8.000..................... 2.500 % " 8.001 " " 10.000..................... 2.400 % " 10.001 " " 15.000..................... 2.300 % " 15.001 " " 20.000..................... 2.200 % " 20.001 " " 25.000..................... 1.900 % " 25.001 " " 30.000..................... 1.500 % " 30.001 " " 35.000..................... 900 % " 35.001 " " 40.000..................... 400 % " 40.001 " " 45.000..................... 200 % " 45.001 " " 50.000..................... 100 % oltre L. 50.000............................. 50 %

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art4 · fonte del testo