Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Testo vigente dal 3 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-29;86~art4 · fonte su Normattiva