Art. 11 — Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorita'.
Testo vigente dal 27 aprile 2001
