Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 11 — Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorita'.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art11 · fonte su Normattiva