Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale. A cio' il Ministero puo' provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati. I servizi di cui al comma 1, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 6 novembre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-17;351~art1 · fonte su Normattiva