In esecuzione anticipata degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare alla predetta Associazione, a valere sul contributo addizionale di cui all'articolo 1, prestiti senza interesse tramutabili in contributi definitivi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1060~art5 · fonte su Normattiva