E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualita' di eguale importo a decorrere dal 1968.

Testo vigente dal 31 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1060~art1 · fonte su Normattiva