E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L. 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

Testo vigente dal 6 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-24;31~art1 · fonte su Normattiva