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Il contributo di cui all'articolo 1 e' devoluto per:
- a)il recupero, il restauro, il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attivita' svolta dall'Ateneo;
- b)la conservazione e il restauro di edifici di interesse storico ed artistico di proprieta' dell'Universita'.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1991 al 22 dicembre 2008
