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Il contributo di cui all'articolo 1 e' devoluto per:

  • a)il recupero, il restauro, il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attivita' svolta dall'Ateneo;
  • b)la conservazione e il restauro di edifici di interesse storico ed artistico di proprieta' dell'Universita'.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-02;315~art2 · fonte del testo