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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere per gli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
