Il contributo verra' corrisposto, a decorrere dal 1951, sotto forma di sopraprezzo sui quantitativi di tabacco Bright Italia consegnato allo Stato per un periodo di cinque anni consecutivi, nelle seguenti misure:

  • a)per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate, dalla varieta' Kentucky e similari curati a fuoco diretto, lire tremila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato;
  • b)per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate dalle altre varieta' di tabacchi curati ad aria, lire seimila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato.

Testo vigente dal 27 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;443~art3 · fonte del testo