In deroga alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 93 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, e' autorizzata ad esentare le anticipazioni di cui al precedente articolo dall'onere degli interessi del cinque per cento. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti dal terzo comma del citato art. 93, sulla differenza tra il prezzo netto liquidato per il prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare dell'anticipazione corrisposta.

Testo vigente dal 18 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;387~art4 · fonte del testo