Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'ammasso di cui all'articolo precedente, nella misura fissa di lire 1500 a quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di quintali 600.000.

Testo vigente dal 14 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-10;902~art2 · fonte del testo