I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore per le opere di miglioramento fondiario. Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato dara' comunicazione al competente Ispettorato agrario compartimentale dei singoli contributi concessi ai sensi del precedente art. 1, fornendo gli elementi necessari per l'individuazione delle ditte beneficiarie e dei terreni cui i locali si riferiscono.

Testo vigente dal 27 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;443~art6 · fonte del testo