((Nelle zone delimitate al sensi dell'articolo 9, Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre sei rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette. I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento. La concessione dei mutui e' condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessita' del ricorso al credito)).3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142, ha disposto (con l'art. 23-bis) che "Nel territorio dell'Isola della Donzella (comune di Parto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' concesso per dodici rate consecutive".
Testo vigente dal 31 dicembre 1966
