I benefici previsti dal precedente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, quando nei benefici concessi in base a tali leggi si sia, tenuto o si tenga conto dei danni subiti dal tabacco raccolto 1950 giacente nei magazzini generali all'atto dell'alluvione del 1951. Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato dara' comunicazione dell'ammontare dei singoli contributi concessi tanto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, quanto alla Commissione provinciale presieduta dall'Intendente di finanza, di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Testo vigente dal 18 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;387~art2 · fonte del testo