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All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del IX centenario dell'Universita' di Bologna che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1988, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvedera', comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-04-12;131~art2 · fonte del testo