Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 si provvede con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974. La relativa somma e' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955.
Testo vigente dal 6 aprile 1955
