E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la concessione al comune di Trieste di un contributo straordinario da impiegarsi per la costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche, di sistemazioni stradali e di oltre opere pubbliche nell'ambito del Comune anzidetto. Il programma delle costruzioni di cui al precedente comma e' predisposto dal comune di Trieste. Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della Direzione dei lavori pubblici gia' esistente a Trieste; I relativi progetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza. I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici. L'impegno della spesa e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori sono disposti dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-26;172~art1 · fonte del testo