Alla copertura della spesa prevista nell'art. 5 si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 aprile 1955
