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All'Universita' di Pisa e' concesso un contributo straordinario fino a lire tre miliardi per l'anno 1993 finalizzato alla organizzazione di mostre, congressi e convegni, al recupero, al restauro, al riordino di materiale storico, archivistico e museografico, all'arricchimento di biblioteche, nonche' all'attribuzione di premi a studiosi e giovani laureati. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del 650 anniversario della fondazione dell'Universita' di Pisa, che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1993, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. All'erogazione del contributo, che non potra' superare i tre miliardi di lire, si provvede, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008

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