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Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di durata superiore ai sei mesi e' concesso un contributo per spese di vestiario nelle misure, rispettivamente, di L. 100.000 e L. 60.000.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 21 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;698~art1 · fonte del testo