All'onere derivante dal pagamento dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sara' provveduto con le disponibilita' del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.
Testo vigente dal 17 aprile 1959
