All'onere derivante dal pagamento dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sara' provveduto con le disponibilita' del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.

Testo vigente dal 17 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-20;149~art2 · fonte del testo