All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sara' provveduto con le disponibilita' del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo. All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'art. 8 sara' provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Testo vigente dal 10 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art9 · fonte del testo